Punti chiave
- Il Conto Termico 3.0 è in vigore dal 25 dicembre 2025, gestito dal GSE in attuazione del D.M. 7 agosto 2025.
- Contributo a fondo perduto fino al 65% per imprese e amministrazioni pubbliche, fino al 100% per scuole, ospedali e comuni sotto i 15.000 abitanti.
- Il fotovoltaico è incentivato al 20% del costo ammissibile, ma solo se abbinato alla sostituzione del generatore termico con una pompa di calore elettrica.
- Il fotovoltaico è escluso dall’ambito residenziale: è agevolato unicamente sugli edifici del settore terziario, quindi di fatto riservato a imprese e PA.
- Dotazione di 900 milioni di euro all’anno (500 milioni ai privati, di cui 150 alle imprese; 400 milioni alle PA).
- Domanda sul PortalTermico 3.0 del GSE, riaperto il 13 aprile 2026.
Quanto rimborsa il Conto Termico 3.0 a imprese e amministrazioni pubbliche
Il Conto Termico 3.0 eroga un contributo a fondo perduto, non una detrazione fiscale: l’importo viene versato direttamente dal GSE e non dipende dalla capienza fiscale del beneficiario. La percentuale di copertura dipende dal soggetto richiedente e dalla tipologia di intervento. Per le pubbliche amministrazioni la copertura arriva al 65% sugli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili termiche e fino al 100% per scuole, ospedali e immobili dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Per le imprese la copertura va dal 25% (piccole imprese) fino al 60-65%, mentre il fotovoltaico è incentivato in misura fissa del 20% del costo ammissibile.
Gli incentivi fino a 15.000 euro sono erogati in un’unica soluzione; gli importi superiori vengono ripartiti in 2-5 rate annuali costanti. La dotazione complessiva è di 900 milioni di euro l’anno, suddivisi tra 500 milioni per i privati — di cui 150 milioni riservati alle imprese, con un tetto di 30 milioni per singola impresa — e 400 milioni per la pubblica amministrazione.

Fotovoltaico nel Conto Termico 3.0: a quali condizioni è incentivato
Il fotovoltaico non è un intervento autonomo nel Conto Termico 3.0. È incentivabile esclusivamente se installato contestualmente alla sostituzione del generatore di calore esistente con una pompa di calore elettrica. La stessa regola vale per i sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici: sono agevolabili solo come interventi complementari alla pompa di calore.
Il contributo per l’impianto fotovoltaico è pari al 20% del costo ammissibile, entro un massimale che decresce in funzione della taglia dell’impianto (fino a circa 1.500 €/kW per le installazioni di minore potenza). Per i sistemi di accumulo il costo ammissibile è fissato a 1.000 €/kWh, con un incentivo del 20% pari a 200 €/kWh.
Un elemento decisivo per il pubblico professionale: il fotovoltaico, l’accumulo e le colonnine sono esclusi dall’ambito residenziale. Sono ammessi unicamente sugli edifici del settore terziario, il che rende di fatto questa parte della misura riservata a imprese, attività commerciali e amministrazioni pubbliche.
Sono previste due maggiorazioni: +10% per i componenti prodotti nell’Unione Europea e una premialità del +5%, +10% o +15% per i moduli fotovoltaici iscritti al registro ENEA, in base alla classe di efficienza (modulo ≥ 21,5%, cella ≥ 23,5%, moduli bifacciali a eterogiunzione ≥ 24%).
Percentuali di contributo per tipologia di beneficiario
La copertura cambia in modo significativo secondo la natura del richiedente e il tipo di intervento. La tabella seguente riepiloga le aliquote previste dal decreto per gli interventi di efficientamento e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
| Beneficiario | Interventi singoli | Rinnovabili termiche / NZEB | Casi al 100% |
|---|---|---|---|
| Pubblica amministrazione | 40-55% | fino al 65% | Scuole, ospedali, comuni < 15.000 ab. |
| Enti del Terzo Settore | come PA | fino al 65% | Edifici pubblici (scuole, ospedali) |
| Piccole imprese | dal 25% | fino al 65% | — |
| Medie imprese | fino al 65% | fino al 65% | — |
| Grandi imprese | fino al 60% | fino al 60% | — |
| Fotovoltaico (con pompa di calore) | 20% del costo ammissibile, solo su edifici del terziario | ||
Possono accedere agli incentivi privati, imprese, pubbliche amministrazioni, Enti del Terzo Settore (ETS), Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo, oltre ai partenariati pubblico-privati riservati alle PA. Rispetto al Conto Termico 2.0, la novità principale è l’ampliamento della platea pubblica e l’accesso dei privati limitatamente agli edifici del terziario.
Interventi ammessi per aziende e amministrazioni
Il Conto Termico 3.0 finanzia due grandi categorie di interventi: l’efficientamento dell’involucro e degli impianti e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra gli interventi più rilevanti per il settore terziario e pubblico:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche (anche di potenza superiore a 35 kW), con massimali calcolati in base alla producibilità e allo SCOP;
- Impianti fotovoltaici con accumulo e colonnine di ricarica, solo se abbinati alla pompa di calore;
- Isolamento termico di pareti e coperture, sostituzione di serramenti e infissi;
- Sistemi di building automation (BACS) e di gestione dell’energia degli edifici;
- Solare termico, caldaie a biomassa, sistemi ibridi e teleriscaldamento efficiente;
- Trasformazione di edifici esistenti in NZEB (edifici a energia quasi zero).
Per le imprese gli interventi devono garantire una riduzione dei consumi di almeno il 10%, verificata attraverso il confronto tra l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento.

Esempio di calcolo: fotovoltaico e pompa di calore su un capannone
Si consideri una media impresa che, su un capannone produttivo, sostituisce la vecchia caldaia con una pompa di calore elettrica e installa contestualmente un impianto fotovoltaico da 50 kWp con sistema di accumulo da 30 kWh. L’esempio è puramente illustrativo: gli importi effettivi dipendono dai massimali del GSE, dalla taglia degli impianti e dallo SCOP della pompa di calore.
| Intervento | Aliquota | Contributo stimato |
|---|---|---|
| Pompa di calore elettrica (sostituzione caldaia) | fino al 65% dei massimali | secondo producibilità e SCOP |
| Impianto fotovoltaico 50 kWp | 20% del costo ammissibile | fino a circa 12.000 € |
| Sistema di accumulo 30 kWh | 200 €/kWh | fino a 6.000 € |
In questo schema, il contributo a fondo perduto sul solo pacchetto fotovoltaico più accumulo può superare i 18.000 euro, a cui si aggiunge la quota sulla pompa di calore. Trattandosi di un importo complessivo superiore a 15.000 euro, l’erogazione avviene in più rate annuali costanti.

Conto Termico 3.0, Transizione 5.0 o Iperammortamento: quale conviene
Per un’impresa che vuole installare un impianto fotovoltaico, il Conto Termico 3.0 non è l’unico strumento disponibile. La scelta dipende dalla presenza o meno di un intervento sul riscaldamento e dalla natura dell’agevolazione (contributo diretto o credito d’imposta/ammortamento).
| Strumento | Tipo di beneficio | Fotovoltaico | Stato 2026 |
|---|---|---|---|
| Conto Termico 3.0 | Contributo a fondo perduto | Solo se abbinato a pompa di calore | In vigore |
| Transizione 5.0 | Credito d’imposta | Autoconsumo, con risparmio energetico | Chiuso al 31/12/2025 |
| Iperammortamento 2026 | Maggiorazione del costo deducibile | Autoproduzione per autoconsumo + accumulo | In vigore (fino al 30/09/2028) |
In sintesi: il Conto Termico 3.0 è la via più adatta quando il fotovoltaico è parte di un progetto che include la sostituzione del riscaldamento con una pompa di calore, perché offre un contributo immediato a fondo perduto. Per un impianto fotovoltaico autonomo, destinato all’autoconsumo aziendale senza interventi sul riscaldamento, l’Iperammortamento 2026 è oggi il riferimento principale. Per approfondire il quadro generale si può consultare la guida al bonus fotovoltaico 2026.
Come fare domanda al PortalTermico 3.0
Le domande si presentano sul PortalTermico 3.0, la piattaforma del GSE dedicata alla misura. Esistono due modalità di accesso:
- Accesso diretto: la domanda va inviata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. È la modalità ordinaria per imprese e privati.
- Prenotazione dell’incentivo: riservata alle pubbliche amministrazioni, anche operando tramite una ESCO (Energy Service Company). Consente di richiedere l’incentivo prima dell’avvio dei lavori, con erogazione di un acconto e un termine di realizzazione fino a 18 mesi.
Per l’apertura della pratica servono, tra l’altro, l’APE ante e post intervento, la documentazione tecnica dell’impianto e la scelta degli apparecchi dal catalogo del GSE. Il GSE dispone di 60 giorni per la valutazione della domanda.
Tempistiche, erogazione e cumulabilità
- Erogazione: in un’unica rata per importi fino a 15.000 euro, in 2-5 rate annuali costanti per importi superiori.
- Mantenimento degli impegni: gli impianti devono restare in esercizio per almeno 5 anni dall’erogazione.
- Cumulabilità: il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con le detrazioni fiscali statali (Ecobonus, Bonus Casa, Superbonus, Transizione 5.0) sulle stesse spese. È invece cumulabile con fondi di garanzia, contributi regionali e risorse del PNRR.
Stato del Conto Termico 3.0 nel 2026
La misura è stata istituita dal D.M. 7 agosto 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025) ed è entrata in vigore il 25 dicembre 2025. Il PortalTermico 3.0 ha aperto le domande il 2 febbraio 2026, ma è stato sospeso il 3 marzo 2026 per l’elevatissimo numero di richieste ricevute — circa 1,3 miliardi di euro nelle prime settimane — e riaperto il 13 aprile 2026. Dal 15 aprile 2026 è disponibile il catalogo aggiornato degli apparecchi.
L’elevata domanda iniziale segnala un rischio concreto di esaurimento anticipato delle risorse, in particolare per i 150 milioni riservati alle imprese. È quindi consigliabile verificare la disponibilità dei fondi sul sito del GSE prima di pianificare l’intervento.
Domande frequenti sul Conto Termico 3.0
Quanto rimborsa il Conto Termico 3.0 alle imprese?
Dal 25% per le piccole imprese fino al 60-65% per medie e grandi imprese sugli interventi relativi alle rinnovabili termiche. Per il fotovoltaico la quota è fissa al 20% del costo ammissibile.
Posso richiedere il Conto Termico solo per il fotovoltaico?
No. Il fotovoltaico, l’accumulo e le colonnine di ricarica sono incentivabili solo se abbinati alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore elettrica.
Le pubbliche amministrazioni possono ottenere il 100%?
Sì, per gli edifici di scuole, ospedali e strutture sanitarie e per gli immobili dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con la Transizione 5.0?
No, non è cumulabile con le detrazioni e i crediti d’imposta statali sulle stesse spese. È cumulabile con fondi regionali, fondi di garanzia e risorse del PNRR.
Quando riapre il Conto Termico 3.0 nel 2026?
Il PortalTermico 3.0 è stato riaperto il 13 aprile 2026; le domande restano aperte fino a esaurimento delle risorse annuali.
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Fonti: GSE — Conto Termico 3.0; D.M. 7 agosto 2025 (G.U. n. 224 del 26/09/2025). Ultimo aggiornamento: maggio 2026.



